Con l’invio alle parti della c.d. “relazione provvisoria” ex art. 195 , secondo comma, c.p.c., abbiamo completato la prima fase di un incarico conferitoci dall’Autorità Giudiziaria, consistente, fra l’altro, nella verifica della correttezza dal punto di vista contable ed aziendale, nonché della congruità, di diverse operazioni straordinarie, attutate, nell’arco di un decennio, da una società operante nel settore della telefonia voip e di internet, fallita qualche anno or sono. Gli amministratori di detta società, che assieme ai sindaci sono chiamati in giudizio dalla curatela fallimentare, avevano a suo tempo acquisito diverse valutazioni aziendali a supporto dei valori posti a base delle operazioni contestate. Nell’effettuare le verifiche richieste, abbiamo, pertanto, esaminato tali operazioni e le relative perizie, conducendo delle c.d. “valutazioni retrospettive”, come definite al par. I. 8.3 dei Principi Italiani di Valutazione emanati dall’OIV. Nelle valutazioni retrospettive occorre fare riferimento alle circostanze conoscibili all’epoca in cui una determinata operazione è stata effettuata, prescindendo quegli sviluppi futuri che non potevano, in quel momento, essere ragionevolmente prevedibili.