Uno dei motivi dell’inusuale durata dell’esame condotto dal Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato da ATAC, la maggiore azienda italiana di trasporto pubblico urbano, è da attribuirsi alla necessità manifestata dai giudici di acquisire chiarimenti in merito alle ragioni, che hanno indotto lo stimatore – incaricato dal debitore di determinare del valore di mercato dell’impresa – ad adottare criteri di valutazione di comune accettazione, in luogo di quelli fissati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Questi ultimi, i c.d. “criteri di stima ART”, hanno, infatti, la finalità di garantire che il titolare del servizio di trasporto pubblico, che al termine della concessione deve trasferire al soggetto che gli subentra la propria infrastruttura ed i propri asset, riceva da questo una remunerazione equa. I “criteri ART” non sono, pertanto, idonei a stimare in modo appropriato il valore di mercato dell’impresa di trasporto in caso di sua cessione in continuità d’attività. Siamo stati lieti di supportare il valutatore incaricato da ATAC nel fornire al Tribunale i chiarimenti richiesti e nella determinazione del valore di mercato dell’impresa.