Rivalutazione dei beni immateriali non iscritti in bilancio: l’Agenzia delle Entrate “apre” ma con restrizioni

Intenzionata a rivalutare i propri beni immateriali ai sensi dell’art. 110 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con Legge del 13 ottobre successivo, n. 126, un’impresa industriale ha presentato, il 18 novembre scorso, istanza d’interpello volta stimolare la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di usufruire della norma in discorso anche in ordine al “..know how aziendale, mai precedentemente iscritto nell’attivo dello stato patrimonial di bilancio e di cui costo non sono mai stati contabilizzati in modo separato, né evidenziati in alcun modo nelle note integrative relative ai bilanci depositati…” sulla base dell’ “..unico presupposto che lo stesso know how sia tutelato legalmente sia al termine dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 sia al termine dell’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020..”.

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, risposta n. 904-2406/020 (cfr.: Testo Risposta AE 904 2406 2020) dopo aver, fra l’altro, ricordato di avere indicato, con propria Circolare 14 del 27 aprile 2017 che i “…beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati, come ad esempio i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere d’ingegno, i diritti di concessione, licenze, marchi, know how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio sono rivalutabili, ancorché non iscritti in quanto interamente ammorizzati, purché detti beni risultino ancora giuridicamente tutelati sulla base della normativa vigente…”, ha affermato che “..per tali immobilizzazioni immateriali assume, quindi, rilevanza la tutela giuridica ed è quindi necessaria, ai fini della rivalutazione in oggetto, la loro iscrizione nei registri previsti dalle relative disposizioni e il conseguente diritti di utilizzazione..” concludendo, che “…ove il bene immateriale da rivalutare risulti debitamente registrato e giuridicamente tutelato secondo la normativa vigente, come asserito dalla società istante, si ritiene che la stessa possa procedere a rivalutare il know how aziendale…”.

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, se da un lato conforta quanto alla rivalutabilità dei beni immateriali non iscritti in bilancio a condizione che essi siano giuridicamente tutelati e che sussista il conseguente diritto d’utilizzazione da parte del soggetto che intende effettuarla, dall’altro indentifica la richiesta tutela giuridica con l’iscrizione del bene immateriale negli appositi registri.

Tale identificazione non appare, tuttavia, condivisibile. Vero è, infatti, che la registrazione permette di beneficiare di una tutela giuridica particolarmente rafforzata del bene immateriale. Ma anche in assenza di essa, un bene immateriale può egualmente essere soggetto a tutela giuridica che, almeno in talune fattispecie, assume rilevanza ed efficacia niente affatto secondarie. Nel caso dei marchi, ad esempio, la tutela giuridica di quelli non registrati (c.d. “marchi di fatto”) è disciplinata dall’art. 2571 del codice civile e può essere desunta anche in ragione di quanto disposto dall’art. 12, primo comma del codice della proprietà industriale. Un ulteriore esempio di tutela giuridica di un, bene immateriale non registrato è proprio quello del know how, ossia di quell’intangible oggetto dell’istanza di interpello del 18 novembre 2020 che ha dato origine alla risposta dell’Agenzia delle Entrate in commento. Il know how, infatti, tipicamente non si tutela affatto registrandolo, bensì secretandolo. La registrazione, infatti, comporta necessariamente che il bene per il quale si richiede tutela venga assoggettato ad una più o meno estesa pubblicità delle sue caratteristiche. Il know how si tutela erigendo attorno al medesimo una protezione di tipo indiretto, che è l’insieme di misure di sicurezza di carattere organizzativo e tecnico, volte ad impedirne la diffusione e/o perdita accidentale o dolosa, e di accortezze di carattere giuridico-legale consistenti in pattuizioni di riservatezza appositamente inserite nei contratti che disciplinano i rapporti tra il titolare del know how e i soggetti coi quali interagisce (clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori, consulenti).

In definitiva, la nozione di tutela giuridica del bene immateriale non può ritenersi limitata alla sussistenza della sua registrazione. Sarebbe, quindi, auspicabile che l’Agenzia delle Entrate fornisse ulteriori chiarimenti in tal senso, in assenza dei quali non poche imprese che sono titolari di beni immateriali di rilevante importanza economica, non registrati, saranno costrette o a rinunziare alla rivalutazione, oppure ad effettuarla con l’opportuno conforto di appositi pareri giuridico-tributari e la consapevolezza di rischi di contenzioso.