La valutazione  (PIV I.4.3)

Una valutazione è un documento che contiene un giudizio sul valore di un’attività o una passività (azienda, partecipazione, strumento finanziario, bene reale, bene immateriale) fondato su uno svolgimento completo del processo valutativo, attraverso cinque fasi:

  • la formazione e l’apprezzamento della base informativa;
  • l’applicazione dell’analisi fondamentale;
  • la selezione della metodologia o delle metodologie di stima più idonee agli scopi della valutazione;
  • l’apprezzamento dei principali fattori di rischio;
  • la costruzione di una razionale sintesi valutativa.

Il parere valutativo (PIV I.4.4)

Un parere valutativo  (expert opinion, valuation opinion, expert report) comporta lo svolgimento controllato, con la diligenza richiesta dal mandante o dalla natura del compito, di una parte soltanto del processo finalizzato alla valutazione, alla quale l’esperto limita la propria responsabilità professionale.

Il parere di congruità (PIV I.4.5)

I pareri di congruità comportano un giudizio su di un risultato già comunicato all’esperto (anche ad esito del lavoro di altro soggetto), generalmente costituito da un prezzo o da un rapporto di scambio. Possono derivare da una valutazione o da un parere valutativo.

I calcoli valutativi (PIV I.4.6)

Gli incarichi di calcolo valutativo (calculation engagement) non presuppongono stime di valore, ma solo il calcolo del valore di una attività o passività sulla base di formule predefinite e/o input predefiniti.

La revisione critica di una stima (PIV I.4.7)

La revisione di una valutazione, o di un parere valutativo, o di un parere di congruitò consiste nel suo esame critico da parte di un esperto diverso da quello che ne è stato l’autore. I principi ai quali si conforma la revisione sono quelli di volta in volta afferenti l’oggetto della medesima.