Valore di mercato (PIV I.6.3.)

Il valore di mercato di un’attività reale o finanziaria (o di un’entità aziendale) o di una passività  è il prezzo al quale verosimilmente la medesima potrebbe essere negoziata, alla data di riferimento dopo un appropriato periodo di commercializzazione, fra soggetti indipendenti e motivati che operano in modo informato, prudente, senza essere esposti a particolari pressioni (obblighi a comprare o a vendere).

Valore intrinseco (PIV I.6.8.)

Nel caso di valutazioni di aziende, di partecipazioni azionarie, di singole azioni, di strumenti finanziari  e di beni immateriali si può fare riferimento ad una ulteriore configurazione di valore rappresentata dal valore intrinseco (o fondamentale). Il valore intrinseco  esprime l’apprezzamento che un qualsiasi soggetto razionale operante sul mercato senza vincoli e in condizioni di trasparenza informativa dovrebbe esprimere alla data di riferimento, in funzione dei benefici economici offerti dall’attività medesima e dei relativi rischi

Valore d’investimento (PIV I.6.4.)

Il valore d’investimento esprime i benefici offerti da un’attività reale o finanziaria  (o di un’entità aziendale) al soggetto che la detiene, o che potrà detenerla in futuro, con finalità operative o a puro scopo d’investimento.

Valore negoziale equitativo (PIV I.6.5.)

Il valore negoziale equitativo di un’attività finanziaria o reale (o di una entità aziendale)  esprime il prezzo al quale verosimilmente la medesima potrebbe essere negoziata alla data di riferimento fra due o più  soggetti identificati, correttamente informati e concretamente interessati, bilanciando in modo equo i rispettivi interessi.

Valore convenzionale (PIV I.6.6.)

Un valore convenzionale discende dall’applicazione dei criteri specifici (particolari) che sono stati fissati per la sua determinazione dalla legge, e/o da regolamenti, e/o da principi contabili, o da contratti. La correttezza di tale valore discende esclusivamente dalla puntuale applicazione dei criteri medesimi

Valore di smobilizzo (PIV I.6.7.)

Il valore di smobilizzo è un prezzo fattibile in condizioni non ordinarie di chiusura del ciclo d’investimento. Il valore cauzionale è un particolare valore di smobilizzo definito ex ante. Il valore di liquidazione  (ordinaria o forzata) è un particolare valore di smobilizzo.